In generale, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 0 e 5 possono ospitare 1 stagista, mentre quelle tra 6 e 20 dipendenti possono ospitare al massimo 2 stagisti contemporaneamente. Le imprese che superano i 21 lavoratori, possono accogliere un numero di stagisti non superiore al 10% dei propri dipendenti. Ogni regione ha però le proprie specificità sia nei rapporti numerici fra dipendenti e tirocinanti che nel modo di conteggiare i dipendenti. Nella maggior parte dei casi, il calcolo deve essere effettuato considerando i parametri relativi alla sede operativa di svolgimento dello stage. L'azienda deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs 81/2008 e con la normativa di cui alla L.68/99.
È un periodo di "apprendimento in azienda", che permette di imparare una professione o un mestiere, attraverso la pratica reale. Ogni stage prevede l'affiancamento di una persona qualificata (tutor) che segue lo stagista nel corso del tirocinio e lo guida.
Lo stage o tirocinio curriculare è un periodo di apprendimento in azienda previsto nell'ambito di un percorso formativo. Il tirocinio curriculare viene solitamente promosso da un ente di formazione riconosciuto, come ad esempio l'Università (può essere finalizzato all'ottenimento di crediti formativi, propedeutico alla tesi di laurea o al conseguimento del titolo accademico). Si considerano stage curriculari anche le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, promosse dagli istituti scolastici.
Tutti gli stage che invece non sono inclusi in un percorso di formazione o finalizzati all'ottenimento del titolo di studi, sono considerati stage o tirocini extracurriculari.
Gli stage o tirocini extracurriculari, si dividono in: formativi e di orientamento - se il candidato ha conseguito l'ultimo titolo di studio da meno di 12 mesi - e di inserimento o reinserimento lavorativo: se il candidato ha conseguito l'ultimo titolo di studio da più di 12 mesi
Gli attori sono tre: lo stagista o tirocinante, che si inserisce in una realtà lavorativa accettandone consuetudini e doveri, il tutor dell'azienda ospitante, responsabile della formazione e dell'inserimento nel contesto lavorativo, il tutor FourStars, che supervisiona il tirocinio e ne garantisce il corretto svolgimento.
Gli stage extracurriculari, prevedono un compenso minimo obbligatorio, stabilito da ogni normativa regionale che va da un minimo di 300 a un massimo di 800 euro lordi mensili; ovviamente l'azienda ospitante può decidere di riconoscere un compenso mensile più alto. I tirocini curriculari, invece, non prevedono un compenso minimo obbligatorio; in questo caso sarà facoltà dell'azienda ospitante decidere se garantire un'indennità di partecipazione o meno.
È obbligatorio corrispondere il rimborso spese mediante bonifico bancario e a fine anno l'azienda è tenuta a rilasciare una CU come per i dipendenti. Poiché lo stage non è un contratto di lavoro, non è obbligatorio produrre un cedolino, anche se alcune aziende preferiscono farlo.
Quasi in tutte le Regioni le normative impongono una durata minima di 2 mesi e una durata massima che varia da 6 a 12 mesi. Anche per i casi specifici (categorie protette, portatori di handicap, soggetti svantaggiati, ecc) occorre fare riferimento alle singole normative regionali.
La comunicazione telematica è obbligatoria solo per i tirocini extracurriculari e deve sempre essere fatta dall'Azienda ospitante. L'interruzione anticipata deve essere comunicata tempestivamente non solo mediante COB, ma anche a FourStars, accedendo alla propria area riservata nella Piattaforma e selezionando "interruzione" tra le azioni possibili per il Progetto Fomatvo.
In termini generali non vi sono limiti al numero di proroghe e quindi l'unica limitazione è data dalla durata massima dello stage. Alcune normative regionali, però, impongono alcune restrizioni sulle proroghe, ad esempio la durata massima della proroga stessa.
La maggior parte delle normative regionali prevedono la possibilità di recupero delle chiusure aziendali con durata minima di 15 giorni. Se il periodo di sospensione verrà comunicato in fase di compilazione del progetto formativo, il contratto lo riporterà e quindi il periodo di tirocinio potrà essere conteggiato nel modo corretto, escludendo direttamente le ferie. Qualora invece la comunicazione delle ferie arrivasse durante il periodo di tirocinio, bisognerà recuperare il periodo di ferie con una proroga.
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