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Interruzione e sospensione di tirocinio: cosa è importante sapere

Quando si ha a che fare con la gestione di percorsi di stage, capita spesso di fare confusione tra interruzione e sospensione di tirocinio, ma si tratta di due situazioni ben diverse.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato-Regioni nelle Linee Guida Nazionali in materia di tirocinio e recepito dalla maggior parte delle regioni nell’ambito delle normative regionali.

Interruzione di tirocinio

L’interruzione di stage si verifica quando si sceglie di procedere con una cessazione anticipata del tirocinio, rispetto alla data di termine stabilita nel progetto formativo.

Il tirocinante può interrompere in qualsiasi momento il proprio tirocinio, rilasciando una dichiarazione scritta contenente la motivazione (nuova occupazione, motivi di studio, motivi personali, eccetera).

L’azienda, generalmente, non può richiedere l’interruzione del tirocinio, a meno che non si siano verificate gravi e reiterate inadempienze da parte del tirocinante o che sia impossibile proseguire con le attività formative per cause di forza maggiore.

Sospensione di tirocinio

A differenza dell’interruzione, che anticipa il termine del percorso formativo in azienda, la sospensione di tirocinio si verifica quando lo stagista si assenta temporaneamente dall’azienda per una delle seguenti motivazioni:

  • malattia o infortunio
  • chiusura aziendale
  • gravidanza
  • altro (ad esempio impegni personali del tirocinante, per cui ha concordato uno o più giorni di assenza con il tutor aziendale)

Alcune sospensioni si considerano “recuperabili”, in quanto il periodo della sospensione può essere recuperato oltre il limite di durata del tirocinio.

Sono sospensioni recuperabili le sospensioni che rientrano nelle seguenti casistiche specifiche:

  • maternità per il periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi (eccetto casi di gravidanze a rischio, previo rilascio di certificato medico)
  • malattia o infortunio con durata pari o superiore a 30 giorni solari consecutivi (previo rilascio di certificato medico)
  • chiusura aziendale per una durata pari o superiore a 15 giorni solari consecutivi

Comunicazione delle sospensioni all’ente promotore

È molto importante che l’azienda provveda sempre a comunicare le sospensioni all’ente promotore, per diversi motivi.

Innanzitutto per questioni di sicurezza: in caso di infortunio del tirocinante durante un giorno di sospensione, è importante che sa tenuta agli atti una comunicazione ufficiale, in modo tale che risulti che lo stagista non era presente in azienda e che quindi non sia necessario aprire una pratica di infortunio con l’INAIL.

La comunicazione all’ente promotore della sospensione di tirocinio è utile anche nell’ottica di una coerenza con il registro presenze, uno dei documenti obbligatori per lo stage.

La comunicazione delle sospensioni è funzionale anche al calcolo dell’obbligo di compilazione dell’attestato di competenze, che risulta effettivo solo al raggiungimento di una certa percentuale di presenze in azienda (generalmente il 70% o l’80% delle presenze totali, a seconda della normativa regionale di riferimento).

Per sapere tutto sul tirocinio, leggi il nostro articolo approfondito “Stage in azienda: tutto quello che devi sapere per attivare un tirocinio


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