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Interruzione e sospensione di tirocinio: cosa è importante sapere

Nella gestione degli stagisti può capitare talvolta di fare confusione tra interruzione e sospensione di tirocinio, ma si tratta di due situazioni ben diverse.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, attingendo a quanto definito dalla Conferenza Stato-Regioni nelle Linee Guida Nazionali in materia di tirocinio e quindi recepito dalla maggior parte delle normative regionali.

Interruzione di tirocinio

L’interruzione di stage si verifica quando si sceglie di procedere con una cessazione del tirocinio anticipata rispetto alla data di termine stabilita nel progetto formativo.

Nello specifico:

  • il tirocinante può interrompere in qualsiasi momento il proprio tirocinio, rilasciando una dichiarazione scritta contenente la motivazione (nuova occupazione, motivi di studio, motivi personali, eccetera)
  • l’azienda ospitante, generalmente, non può richiedere l’interruzione del tirocinio, a meno che non si siano verificate gravi e reiterate inadempienze da parte del tirocinante o che sia impossibile proseguire con le attività formative per cause di forza maggiore.

Sospensione di tirocinio

A differenza dell’interruzione, che anticipa il termine del percorso formativo in azienda, la sospensione di tirocinio si verifica quando lo stagista si assenta temporaneamente dall’azienda per una delle seguenti motivazioni:

  • malattia o infortunio
  • chiusura aziendale
  • gravidanza

Queste sospensioni si considerano potenzialmente “recuperabili”, ovvero in alcuni casi il periodo di inattività può essere recuperato oltre la data di termine prevista per il tirocinio nel contratto di stage.

Per definire quando le sospensioni citate sono recuperabili occorre considerarne la durata:

  • malattia o infortunio, recuperabile se con durata pari o superiore a 30 giorni solari consecutivi (previo rilascio di certificato medico)
  • chiusura aziendale, recuperabile se di durata pari o superiore a 15 giorni solari consecutivi
  • maternità per il periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi (eccetto casi di gravidanze a rischio, previo rilascio di certificato medico)

Qualsiasi altra casistica in cui il tirocinante non svolga attività per uno o più giorni (ad esempio impegni personali o “ferie” non giustificate da una chiusura aziendale) sarebbe da considerare come assenza.

Comunicazione delle sospensioni all’ente promotore

È molto importante che l’azienda provveda sempre a comunicare le sospensioni all’ente promotore, per diversi motivi.

Innanzitutto per questioni di sicurezza: in caso di infortunio del tirocinante durante un giorno di sospensione, è importante che sia tenuta agli atti una comunicazione ufficiale, in modo tale che risulti che lo stagista non era presente in azienda e che quindi non sia necessario aprire una pratica di infortunio con l’INAIL.

La comunicazione all’ente promotore della sospensione di tirocinio è utile anche nell’ottica di una coerenza con il registro presenze, uno dei documenti obbligatori per lo stage.

La comunicazione delle sospensioni è funzionale anche al calcolo dell’obbligo di compilazione dell’attestato di competenze, che risulta effettivo solo al raggiungimento di una certa percentuale di presenze in azienda (generalmente il 70% o l’80% delle presenze totali, a seconda della normativa regionale di riferimento).

Per sapere tutto sul tirocinio, leggi il nostro articolo approfondito “Stage in azienda: tutto quello che devi sapere per attivare un tirocinio


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