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Contratto di Apprendistato: come funziona e cosa bisogna sapere

Negli ultimi anni le statistiche dell’INPS hanno rilevato un netto aumento di assunzioni con contratto di apprendistato, complici anche gli sgravi contributivi previsti per questa tipologia di inserimento.

In questo articolo scopriamo tutti i dettagli.

Indice:

Cos’è il contratto di Apprendistato

Secondo la definizione dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2015, il contratto di Apprendistato è “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”.

Si tratta in sostanza di un contratto di lavoro subordinato che prevede un periodo iniziale di formazione, al termine del quale il rapporto di lavoro prosegue come contratto a tempo indeterminato, fatto salvo il recesso delle parti.

L’elemento caratterizzante del contratto di apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro è tenuto a erogare, oltre alla retribuzione, anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.

L’aspetto formativo e quello retributivo devono coesistere e non sono tra loro alternativi o accessori. Per questo motivo, il contratto di apprendistato è detto “a causa mista”, in quanto l’apprendista, a fronte della sua prestazione lavorativa, riceve una retribuzione composita, che comprende uno stipendio in denaro e un programma di formazione specifica approfondita per lo svolgimento della mansione.

Come gli altri contratti di lavoro subordinato, anche quello di apprendistato deve essere redatto in forma scritta.

In forma sintetica deve contenere il piano formativo individuale, definito anche sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Tipologie di Apprendistato

Esistono tre tipologie di apprendistato:

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di istruzione secondaria superiore e di specializzazione tecnica superiore

Si pone l’obiettivo di consentire a chi è impegnato in percorsi formativi nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione di combinare lo studio con un’esperienza pratica nel mondo del lavoro.

2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Ha come obiettivo l’apprendimento di un lavoro o di un mestiere. In questo caso, all’interno del contratto di Apprendistato dovranno essere indicati il profilo formativo e la qualifica prevista al termine del percorso.

Questa tipologia di apprendistato prevede l’obbligo, per gli imprenditori con più di 50 dipendenti, di proseguire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con almeno il 20% degli apprendisti presenti in azienda, pena l’impossibilità di assumere ulteriori apprendisti.

3. Apprendistato di alta formazione e ricerca

Si pone l’obiettivo di permettere il conseguimento di un titolo (diploma di istruzione secondaria, laurea, master, dottorato di ricerca o praticantato per l’accesso agli ordini professionali).

Può rappresentare un’opzione per il conseguimento del diploma o una certificazione tecnica e può agevolare l’ingresso dei giovani impegnati nelle aree di ricerca delle aziende.

Età massima per l’Apprendistato

Per determinare l’età massima per l’accesso a un contratto di Apprendistato occorre fare riferimento alla tipologia di contratto:

  • il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si rivolge a soggetti tra i 15 e i 25 anni.
  • al contratto di apprendistato professionalizzante possono accedere i giovani tra i 18 e i 29 anni (nel caso in cui siano già in possesso di qualifica professionale, anche a partire dall’età di 17 anni).
    Il Jobs Act ha introdotto la possibilità di assumere con contatto di apprendistato professionalizzante anche soggetti disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll o di altri ammortizzatori sociali senza limiti d’età.
    Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, inoltre, dal 1° gennaio 2022 è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
  • il contratto di apprendistato per l’alta formazione e ricerca può essere stipulato nei confronti di soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

Requisiti sulle competenze

L’ispettorato del lavoro ha recentemente chiarito che il possesso di un titolo abilitante non preclude l’assunzione con contratto di apprendistato, a condizione che nel piano formativo individuale siano indicati appositi percorsi formativi coerenti con le esigenze dell’impresa e che prevedano uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate.

Durata del contratto di Apprendistato

La durata minima del contratto è generalmente non inferiore a 6 mesi, mentre la durata massima dipende dalla tipologia di Apprendistato:

  •  nel caso del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il contratto non può durare più di 3 anni (generalmente 3 anni per la qualifica e 4 anni per il diploma).La durata può essere tuttavia prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del Piano formativo individuale, nel caso in cui l’apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche o nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.
  • La durata di un contratto di apprendistato professionalizzante varia sulla base di quanto previsto dai CCNL di categoria e non può essere superiore a 3 anni.
    Fanno eccezione alcune professioni del settore artigiano (ad esempio orafi o falegnami), per cui la durata può essere estesa fino a 5 anni.
  • La durata del contratto di apprendistato per l’alta formazione e ricerca varia sulla base del titolo di studio che si intende conseguire (generalmente non è mai inferiore al corso di studi) ed è regolamentata da accordi fra le Regioni o Province Autonome e le associazioni territoriali datoriali, le università e gli istituti professionali.

In tutti i casi è possibile prorogare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.

Formazione in un contratto di Apprendistato

Il percorso di formazione che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto ha luogo in parte all’interno e in parte all’esterno dell’azienda:

  1. Formazione interna

Viene definita all’interno del piano formativo individuale, che deve essere allegato al contratto e riportare gli obiettivi da conseguire durante il percorso formativo in azienda.

In azienda, l’apprendista deve essere seguito da un tutor, che ha il compito di affiancarlo durante tutto il periodo, trasmettere le necessarie competenze e favorire l’integrazione tra la formazione esterna e quella interna.

Il tutor dovrà essere scelto tenuto conto delle sue competenze e dell’anzianità nel ruolo e, per garantire un affiancamento efficace, potrà seguire solo un numero limitato di apprendisti.

  1. Formazione esterna

Si svolge presso strutture formative specializzate e consente all’apprendista di raggiungere una parte degli obiettivi previsti dal contratto.

La Circolare 2/2022 dell’Ispettorato del Lavoro ha precisato che, per la formazione di base e trasversale, è possibile ricorrere alla modalità di formazione e-learning, ossia una modalità di formazione a distanza caratterizzata da interattività tra discenti e i docenti, in modalità sincrona.

La durata della formazione varia in base alla tipologia di apprendistato, nonché agli standard formativi stabiliti per i vari percorsi:

  • Per l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale svolto nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna è impartita direttamente dall’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto; essa non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 % per il terzo e quarto anno e per l’anno successivo, finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
  • Per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte complessivo non superiore a 120 ore suddivise nel triennio.
  • Per il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, in relazione ad accordi regionali con le parti sociali e le Università, determinato anche in funzione del titolo di studio da conseguire, la durata è variabile. La formazione esterna è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 % dell’orario ordinamentale. Al termine del periodo di apprendistato, l’istituto di formazione cui lo studente è iscritto provvede alla certificazione delle competenze acquisite.

Come visto, la formazione è l’elemento caratterizzante del contratto di apprendistato tanto che, in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità specifiche di ogni tipologia di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, con una maggiorazione.

Retribuzione di un apprendista e altri diritti

Anche la retribuzione degli apprendisti dipende dal CCNL applicato e dall’inquadramento assegnato, tenuto conto che il lavoratore con contratto di Apprendistato può essere inquadrato fino a due livelli sotto la categoria spettante.

L’apprendista, come tutti i lavoratori dipendenti, ha diritto ai seguenti benefit:

          • copertura assistenziale per malattia e maternità
          • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie (anche professionali), l’invalidità
          • copertura previdenziale
          • assegno per il nucleo familiare
          • Naspi e altri ammortizzatori sociali, in caso di crisi dell’impresa

Tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato hanno inoltre diritto di accedere al TFR (trattamento di fine rapporto).

Il trattamento fiscale dell’apprendista è agevolato in quanto prevede un’aliquota ridotta.

Nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, il Jobs Act prevede – salvo diversa previsione del relativo CCNL – che:

per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo

– per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, è invece riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta al lavoratore

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato hanno inoltre diritto ad usufruire della cassa integrazione, purché non pregiudichi il completamento del percorso formativo.

Ferie previste dal contratto di Apprendistato

Il lavoratore dipendente con contratto di Apprendistato ha, come gli altri dipendenti, diritto alle ferie annuali retribuite.

La maturazione delle ferie è vincolata all’effettiva prestazione di lavoro e la durata minima si calcola in relazione ai contratti collettivi nazionali.

Apprendistato: licenziamento e dimissioni

In quanto contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche il contratto di apprendistato prevede che i lavoratori possano beneficiare delle tutele previste dall’ordinamento contro il licenziamento illegittimo, vale a dire senza giusta causa (comportamenti gravi che giustificano l’interruzione immediata del rapporto di lavoro) o giustificato motivo (per inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore oppure per motivi inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento della stessa).

Nel contratto di apprendistato per la qualifica professionale, peraltro, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.

Al termine del periodo di formazione (e quindi al termine del contratto di apprendistato) il datore di lavoro e l’apprendista possono recedere dal contratto di apprendistato con preavviso, determinato in base al CCNL applicato.

Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Ovviamente, se nessuna delle parti recede al termine del contratto di apprendistato, il rapporto prosegue come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Al termine del rapporto di apprendistato senza che sia intervenuto il recesso, proseguendo il contratto come rapporto subordinato a tempo indeterminato, trovano applicazione le norme in tema di licenziamento e dimissioni previste per questa tipologia di contratto.

Contratto di apprendistato e smart working

Lo smart working, o lavoro agile, sdoganato su larga scala durante e dopo la Pandemia, è una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che prevede che il lavoratore possa svolgere la sua attività senza particolari vincoli di spazio e di tempo.

Questa modalità di lavoro da remoto può essere applicata anche agli apprendisti, essendo a tutti gli effetti dei lavoratori.

La condizione fondamentale per poter accedere allo smart working è che siano garantite le condizioni che consentano la formazione e l’interazione tra l’apprendista e il tutor, anche attraverso l’uso della tecnologia.


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